Una lavoratrice, risultata idonea in una selezione indetta da una società a partecipazione pubblica, ha agito in giudizio per rivendicare il proprio diritto all'assunzione da graduatoria. L'azienda aveva revocato l'approvazione dell'elenco a causa della mancata autorizzazione finanziaria del Comune controllante. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della candidata, confermando le decisioni di merito. I giudici hanno chiarito che l'avviso di selezione non costituiva un'offerta al pubblico, essendo finalizzato solo alla formazione di un elenco per future necessità e privo degli elementi essenziali del contratto. La Suprema Corte ha escluso il risarcimento del danno, mancando un inadempimento imputabile all'azienda. Inoltre, ha confermato la condanna alle spese nei confronti della società subentrata nell'appalto, poiché l'atto della ricorrente configurava una vera chiamata in giudizio e non una semplice comunicazione informativa.
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