Una donna, amministratrice unica di una società solo sulla carta, è stata condannata per bancarotta fraudolenta insieme al compagno, gestore di fatto dell'attività. La Cassazione ha confermato la sentenza, stabilendo un principio chiave sulla responsabilità dell'amministratore prestanome. Secondo i giudici, accettare la carica, anche se solo formalmente, non esonera da colpe. L'amministratore di diritto ha un preciso dovere di vigilanza. In questo caso, il coinvolgimento della donna nell'attività (lavorava alla cassa) e la sua consapevolezza delle difficoltà economiche sono stati sufficienti a dimostrare che aveva accettato il rischio delle condotte illecite del compagno, rendendola pienamente corresponsabile del fallimento.
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