L'Amministratore di una società dichiarata fallita ometteva di consegnare al curatore fallimentare la corrispondenza commerciale e parte delle scritture contabili. Questa condotta impediva la corretta ricostruzione del patrimonio aziendale. L'imputato proponeva ricorso per cassazione sostenendo l'assenza di dolo e invocando la qualificazione del fatto in bancarotta semplice, oltre alla concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità calcolato sulla base del passivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando il dolo generico desumibile dal comportamento ostruzionistico dell'imprenditore durante la crisi. Inoltre, l'attenuante non dipende dalla differenza tra attivo e passivo complessivi, bensì dal danno effettivo provocato dall'omessa contabilità sul riparto dei creditori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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