Un tifoso ricorre contro un DASPO aggravato di dieci anni con obbligo di firma, lamentando la violazione del diritto di difesa e una motivazione carente sulla durata. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, specificando che il termine di 48 ore per la difesa decorre dalla notifica del provvedimento del Questore, non dalla richiesta del PM. La Corte conferma inoltre che il giudice, pur in presenza di un automatismo normativo, deve valutare la congruità della durata basandosi sulla gravità dei fatti e sulla pericolosità del soggetto, come correttamente avvenuto nel caso di specie.
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