Il Ricorrente ha richiesto la correzione errore materiale di un'ordinanza della Cassazione, poiché la formula della distrazione delle spese a favore dei propri avvocati era stata inserita erroneamente nel paragrafo relativo al contributo unificato anziché in quello sulla liquidazione delle spese. Tuttavia, il ricorso è stato notificato al difensore della Controparte oltre un anno dopo la pubblicazione della decisione. La Suprema Corte ha rilevato che, decorso un anno, la notifica deve essere effettuata alla parte personalmente e non al difensore, la cui rappresentanza si presume cessata. Non trattandosi di notifica inesistente ma affetta da nullità sanabile, la Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica alla Controparte personalmente entro sessanta giorni, rinviando la causa a nuovo ruolo.
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