Un Lavoratore, cittadino straniero, è stato condannato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la nullità notifica penale del decreto di citazione in appello e l'omessa traduzione della sentenza di primo grado nella sua lingua madre. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che le eccezioni procedurali non erano state sollevate correttamente nei gradi precedenti o non costituivano nullità tali da invalidare il processo, specialmente considerando il costante contatto tra l'imputato e il suo difensore. L'omessa traduzione della sentenza, infatti, non incide sulla validità dell'atto, ma solo sui termini per impugnare.
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