Un Lavoratore, assunto a tempo determinato da un Comune come Vice Segretario, ha subito un recesso anticipato. Ha chiesto il risarcimento del danno per le retribuzioni non percepite. Il Tribunale ha accolto la sua domanda. La Corte d'Appello, però, ha ribaltato la decisione, applicando il principio dell'aliunde perceptum. Ha stabilito che il Lavoratore, essendo rimasto impiegato a tempo pieno presso un altro Comune, non aveva subito un danno risarcibile. La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, rigettando il ricorso del Lavoratore e consolidando il principio che i guadagni da altre fonti riducono o annullano il danno da licenziamento illegittimo.
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