Una società di autoriparazioni agiva in giudizio per ottenere il saldo del costo di una riparazione a seguito di un sinistro stradale. La sentenza di primo grado, sfavorevole, risultava viziata da nullità per un difetto di costituzione del giudice. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che in caso di nullità della sentenza, il giudice d'appello non deve rimettere la causa al primo giudice ma è tenuto a deciderla nel merito, confermando il rigetto del ricorso.
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