Un cittadino straniero, precedentemente espulso dall'Italia, vi faceva rientro senza autorizzazione. Condannato in primo e secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione. La difesa eccepiva la nullità del giudizio d'appello poiché il processo era stato celebrato in presenza anziché in forma scritta (rito cartolare), senza che il provvedimento di trattazione orale fosse stato notificato alla difesa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sancendo la nullità del giudizio d'appello per violazione del diritto al contraddittorio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna e ha disposto il rinvio del processo alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.
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