Una società ottiene un finanziamento bancario e impiega la somma per sottoscrivere un prodotto finanziario su proposta del proprio istituto di credito. La cliente promuove quindi una causa per la contestazione polizza assicurativa e per contestare gli addebiti di conto corrente, denunciando la violazione dei doveri di buona fede e correttezza dell'intermediario. I giudici di merito riconoscono le irregolarità relative agli interessi del conto, ma respingono le censure sul prodotto assicurativo, ritenendolo privo di rischio finanziario e debitamente compreso dalla società. La vicenda approda in Corte di Cassazione, ma le parti formalizzano un accordo transattivo: la società deposita la rinuncia agli atti del giudizio e la banca accetta. I giudici di legittimità dichiarano quindi l'estinzione del processo, confermando la definitiva chiusura della vertenza giudiziaria.
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