Una società ha citato in giudizio la propria banca per far dichiarare la nullità di alcune clausole (anatocismo, "usi su piazza") presenti nel contratto di conto corrente del 1982. La banca si è difesa sostenendo l'esistenza di un contratto successivo, senza però produrlo in giudizio. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha stabilito che l'onere di provare l'esistenza del nuovo contratto spettava alla banca. Di conseguenza, ha dichiarato la nullità delle clausole bancarie contestate per indeterminatezza e violazione del divieto di anatocismo, ordinando il ricalcolo del saldo.
Continua »