La Corte di Cassazione ha stabilito l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che lamentava vizi procedurali, tra cui la mancata traduzione in inglese di alcuni atti. I giudici hanno chiarito che tale mancanza, per causare la nullità, deve essere eccepita tempestivamente dal difensore e deve essere dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Anche le altre censure, relative alla notifica degli atti e alla mancanza di dolo, sono state respinte perché infondate o troppo generiche. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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