L'Amministratore di una società fallita riceve una condanna per reati di bancarotta. Nel fare ricorso, lamenta che durante il processo d'appello, svoltosi in forma scritta per l'emergenza sanitaria, la cancelleria non gli ha comunicato le conclusioni del Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione chiarisce che questa omissione costituisce una nullità a regime intermedio. Tuttavia, tale vizio deve essere contestato immediatamente nel primo atto utile successivo, ossia con la presentazione delle proprie memorie scritte prima dell'udienza. Poiché l'imputato ha sollevato la questione solo in Cassazione, l'eccezione è tardiva. Di conseguenza, la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la condanna e ponendo a carico dell'imputato le spese processuali.
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