L'Imputato veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di riciclaggio. Tuttavia, durante le indagini preliminari, le autorità non hanno mai formulato il formale invito a effettuare l'elezione di domicilio, limitandosi a trascrivere l'indirizzo nel verbale di perquisizione. Tutte le successive notifiche degli atti processuali sono state inviate erroneamente al difensore d'ufficio, impedendo all'imputato di conoscere il processo e di esercitare il proprio diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mera indicazione della residenza non equivale a un'espressa elezione di domicilio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per ricominciare il procedimento nel rispetto delle regole sulle notificazioni.
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