Una società ha impugnato un avviso di accertamento tributario relativo alla TIA. Il suo appello è stato dichiarato inammissibile perché la notifica al Comune non presentava la firma dell'impiegato ricevente, ma solo un timbro. La società ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la firma non fosse obbligatoria e che l'atto avesse comunque raggiunto il suo scopo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che, nel processo tributario, la sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione è essenziale per la validità della notifica. La mancanza di tale firma comporta l'inesistenza notifica tributaria, rendendo l'atto giuridicamente inesistente e non sanabile.
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