Un cittadino, dopo aver vinto una causa contro una sanzione stradale ma essersi visto compensare le spese legali, ricorre in Cassazione. Tuttavia, l'atto viene notificato all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura Generale dello Stato. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rileva la nullità sanabile della notificazione e ordina la sua rinnovazione entro 60 giorni, sospendendo il giudizio. Il caso evidenzia l'importanza cruciale della corretta individuazione del destinatario della notificazione nei giudizi contro la Pubblica Amministrazione.
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