La Corte di Cassazione ha stabilito la validità della notifica di un atto amministrativo tributario, avvenuta nel 2014, tramite un operatore postale privato. Un contribuente aveva impugnato degli avvisi di accertamento sostenendo l'inesistenza della notifica, in quanto la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. era stata affidata a un'agenzia privata anziché al servizio postale universale. La Corte ha chiarito che, a seguito della liberalizzazione introdotta dal D.Lgs. 58/2011, la notifica di atti amministrativi e tributari (a differenza di quelli giudiziari) era legittimamente eseguibile da operatori privati muniti di licenza individuale. Inoltre, ha censurato la sentenza d'appello per non aver applicato la presunzione di conoscenza dell'atto una volta che la raccomandata è giunta all'indirizzo del destinatario.
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