L'Imputato, condannato per truffa, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita tramite PEC presso il suo difensore di fiducia. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la validità della notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale. I giudici hanno chiarito che, in assenza di una formale elezione di domicilio, tale modalità è pienamente legittima. Inoltre, il rifiuto del difensore di ricevere l'atto non ha effetto se comunicato dopo che la notifica si è già perfezionata. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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