Un dirigente provinciale, durante un'audizione davanti a una Commissione parlamentare d'inchiesta, rilasciava dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti di una società privata e del suo amministratore. Condannato in primo grado al risarcimento dei danni, il funzionario invocava l'immedesimazione organica con la Provincia per essere sollevato da ogni responsabilità. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione per vizio di notifica. La Corte di Cassazione, confermando la decisione, ha chiarito i limiti della responsabilità del dipendente pubblico. I giudici hanno stabilito che l'eventuale nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni e la condotta lesiva può comportare la responsabilità dell'ente pubblico verso i terzi, ma non esclude mai la responsabilità personale del dipendente che ha commesso l'illecito, il quale risponde direttamente dei danni causati dalle proprie dichiarazioni diffamatorie.
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