Un cittadino, condannato in primo grado per il reato di ricettazione, ha proposto appello chiedendo genericamente l'assoluzione senza contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza. La Corte d'Appello ha dichiarato l'atto inammissibile. L'imputato ha quindi fatto ricorso in Cassazione, lamentando anche un difetto di notifica al proprio difensore per un errore sull'indirizzo dello studio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità dell'appello. I giudici hanno chiarito che la richiesta di assoluzione generica, priva di un nesso critico con la sentenza impugnata, determina l'inammissibilità dell'appello. Inoltre, l'invio telematico degli atti tramite posta elettronica certificata al difensore esclude qualsiasi vizio di notifica, rendendo irrilevante l'eventuale errore sull'indirizzo fisico dello studio legale.
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