Un'organizzazione sindacale ha promosso un ricorso per accertare la condotta antisindacale del datore di lavoro. L'azienda, dopo aver disdetto il contratto integrativo aziendale, ne aveva sospeso l'applicazione economica e normativa durante le trattative di rinnovo, violando la clausola di ultravigenza. I giudici di merito avevano rigettato le richieste del sindacato, ritenendo la violazione un mero inadempimento contrattuale verso i singoli dipendenti, sanato dalla prosecuzione delle trattative e dall'approvazione del nuovo accordo tramite referendum. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, affermando che la disapplicazione unilaterale dell'accordo scaduto mina l'autorevolezza e il potere negoziale del sindacato. L'illecito ha natura plurioffensiva e giustifica l'azione sindacale autonoma. La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso dell'associazione sindacale e cassato la sentenza d'appello.
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