L'Erede di un socio avvia un giudizio per accertare la proprietà di quote societarie. Il Tribunale rigetta la domanda. La controparte notifica la sentenza di primo grado tramite PEC, ma la consegna fallisce perché la casella del destinatario è piena. Successivamente, l'Erede propone appello, ma la Corte d'Appello lo dichiara inammissibile per tardività, ritenendo valida la prima notifica. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Erede, stabilendo che la notifica PEC casella piena non si perfeziona automaticamente se è stato eletto anche un domicilio fisico. In questo caso, il notificante ha l'onere di tentare la notifica cartacea presso il domicilio fisico. Di conseguenza, l'appello era tempestivo e la sentenza viene cassata con rinvio.
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