Una società ha contestato una comunicazione di ipoteca, sostenendo l'invalidità della Notifica PEC della cartella esattoriale sottostante. I motivi erano che l'allegato era un file PDF e non un P7M firmato digitalmente, e che l'indirizzo PEC del mittente non era in un registro pubblico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la notifica è valida se il mittente è chiaramente identificabile e il destinatario può esercitare il suo diritto di difesa. Un semplice file PDF è sufficiente se è la copia di un documento cartaceo originale. La Corte ha confermato la piena validità dell'operato dell'Agente della Riscossione, condannando la società al pagamento delle spese legali.
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