La Corte di Cassazione ha stabilito che un bookmaker estero, operante in Italia tramite centri di trasmissione dati (CTD) senza concessione, è tenuto al pagamento dell'imposta unica scommesse. Con l'ordinanza n. 10342/2024, la Corte ha però annullato le relative sanzioni, riconoscendo una condizione di oggettiva incertezza normativa per il periodo fiscale in esame (2010), precedente alla legge interpretativa del 2011. La decisione chiarisce che la tassazione non viola i principi UE sulla libera prestazione di servizi, in quanto l'attività di gestione delle scommesse si considera svolta nel territorio italiano.
Continua »