Un uomo condannato a una pena detentiva ha contestato la validità dell'ordine di carcerazione, sostenendo la nullità della notifica ordine di esecuzione perché ricevuta solo dal suo avvocato e non personalmente. Tale vizio, a suo dire, gli avrebbe impedito di chiedere misure alternative. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno osservato che il condannato aveva già presentato, prima del ricorso, una richiesta di misure alternative. Questo dimostrava che era a conoscenza dell'ordine e del suo contenuto. Di conseguenza, non aveva un interesse concreto a lamentare la mancata notifica, il cui scopo informativo era stato di fatto già raggiunto. La sostanza ha prevalso sulla forma e il condannato ha perso.
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