Un imprenditore ha ricevuto un avviso di accertamento per l'anno 2005, basato su presunzioni di ricavi non dichiarati derivanti da movimenti bancari. L'imprenditore ha invocato una legge del 2016, più favorevole, che ha introdotto soglie più alte per i prelievi sospetti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo il principio di irretroattività prelievi bancari. La nuova norma ha natura sostanziale, non procedurale, e quindi non può essere applicata a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore. L'accertamento fiscale è stato quindi confermato, consolidando la vittoria dell'Agenzia delle Entrate.
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