L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di un contribuente, notificandolo solo nel 2015. L'ufficio sosteneva la legittimità del controllo tardivo applicando il raddoppio dei termini di accertamento previsto per le attività finanziarie detenute nei paradisi fiscali, introdotto nel 2009. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che tale disciplina ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente ad anni d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore (1 luglio 2009). Di conseguenza, il potere di accertamento per l'anno 2006 era ormai decaduto il 31 dicembre 2011, rendendo nullo l'atto notificato in ritardo. Il contribuente vince definitivamente la causa.
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