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Art. 12 d.l. n. 78 del 2009

9 provvedimenti

Retroattività raddoppio termini fiscali: la Cassazione blocca l’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente IRPEF per il 2008, applicando il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale relativo a investimenti esteri. Il contribuente ha sostenuto l'irretroattività di tale norma. La Corte di Cassazione ha confermato che il raddoppio dei termini, introdotto nel 2009, non può applicarsi a periodi d'imposta precedenti la sua entrata in vigore. La norma ha natura sostanziale, non procedimentale, e quindi non opera retroattivamente. L'impugnazione dell'Agenzia è stata respinta, confermando la vittoria del contribuente.
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Raddoppio dei termini di accertamento: stop al fisco retroattivo
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di un contribuente, notificandolo solo nel 2015. L'ufficio sosteneva la legittimità del controllo tardivo applicando il raddoppio dei termini di accertamento previsto per le attività finanziarie detenute nei paradisi fiscali, introdotto nel 2009. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che tale disciplina ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente ad anni d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore (1 luglio 2009). Di conseguenza, il potere di accertamento per l'anno 2006 era ormai decaduto il 31 dicembre 2011, rendendo nullo l'atto notificato in ritardo. Il contribuente vince definitivamente la causa.
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Presunzione di evasione: conti esteri salvi dal fisco retroattivo
Il caso riguarda un contribuente che ha impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF e IVA per gli anni d'imposta 2007 e 2008. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato il raddoppio dei termini e la presunzione di evasione per capitali detenuti all'estero in paradisi fiscali, introdotta nel 2009. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la presunzione di evasione per attività finanziarie estere non ha efficacia retroattiva. Pertanto, non può essere applicata automaticamente ad anni d'imposta precedenti al 2009, a meno che il fisco non utilizzi indizi precisi e concordanti sotto forma di presunzioni semplici. Di conseguenza, gli accertamenti notificati oltre i termini ordinari sono nulli per decadenza del potere impositivo.
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Raddoppio dei termini di accertamento: stop al fisco retroattivo
Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per imposte non dichiarate detenute all'estero. L'Amministrazione Finanziaria aveva applicato il raddoppio dei termini di accertamento basandosi sulla presunzione di evasione per capitali nei paradisi fiscali introdotta nel 2009. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che tale presunzione legale non ha efficacia retroattiva per gli anni d'imposta precedenti al 2009. Di conseguenza, l'accertamento notificato nel 2014 per annualità anteriori è nullo per intervenuta decadenza dei termini, non potendo il fisco beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento in via automatica e retroattiva senza fornire prove concrete.
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Presunzione di evasione: limiti e retroattività
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti temporali della presunzione di evasione per capitali detenuti in Paesi black list. Mentre il raddoppio dei termini di accertamento ha natura procedimentale e può applicarsi retroattivamente, la presunzione legale di evasione ha natura sostanziale e non può essere applicata a periodi d'imposta precedenti al 2009. L'Ufficio può comunque provare l'evasione tramite presunzioni semplici basate su elementi gravi e precisi.
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Lista Falciani: validità accertamenti conti esteri
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità degli accertamenti fiscali emessi nei confronti di una contribuente basati sulla Lista Falciani. Il caso riguardava conti correnti in Svizzera non dichiarati per gli anni 2005, 2006 e 2007. La Corte ha stabilito che, sebbene la presunzione legale di evasione introdotta nel 2009 non sia retroattiva, i dati bancari esteri possono essere utilizzati come presunzioni semplici per provare l'evasione anche per anni precedenti. Inoltre, il raddoppio dei termini di accertamento è stato ritenuto applicabile retroattivamente in quanto norma di natura procedimentale.
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Scudo Fiscale: Cassazione sulla prova della connessione
La Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un contribuente che, dopo aver aderito allo Scudo Fiscale per regolarizzare capitali detenuti in Svizzera, ha ricevuto avvisi di accertamento per gli stessi anni. La controversia verteva sulla prova della connessione tra i capitali scudati e i redditi accertati. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva erroneamente ignorato le prove dei flussi finanziari fornite dal contribuente e aveva introdotto elementi fattuali non presenti in atti. È stato ribadito che l'adesione allo Scudo Fiscale copre anche le attività detenute per interposta persona, e che il giudice deve esaminare attentamente i fatti decisivi per valutare la correlazione tra le somme emerse e quelle oggetto di accertamento.
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Scudo fiscale: non basta per evitare accertamenti
La Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un agente di commercio che aveva ricevuto accertamenti fiscali per provvigioni non dichiarate da una società con sede a San Marino. Il contribuente si era difeso invocando lo scudo fiscale e l'esenzione IVA per servizi internazionali. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che per beneficiare dello scudo fiscale non è sufficiente rimpatriare le somme, ma occorre provare che tali attività erano effettivamente detenute all'estero prima del 31 dicembre 2008. Inoltre, l'onere di provare i presupposti per l'esenzione IVA ricade sul contribuente, che nel caso di specie non aveva dimostrato che la società committente non avesse una stabile organizzazione in Italia.
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Raddoppio dei termini: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16314/2024, ha stabilito che la norma sul raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale di capitali detenuti in paradisi fiscali ha natura procedurale e non sostanziale. Di conseguenza, si applica il principio 'tempus regit actum' e la norma può essere utilizzata per accertamenti notificati dopo la sua entrata in vigore, anche se relativi a periodi d'imposta precedenti. La Corte ha così accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, annullando la decisione di merito che aveva dichiarato nullo un avviso di accertamento per decorrenza dei termini ordinari.
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