Un'agenzia di assicurazioni, dopo la fine del rapporto con la compagnia mandante, sceglieva la liberalizzazione del portafoglio clienti invece dell'indennità. La compagnia violava l'accordo contattando direttamente i clienti prima della scadenza. La Corte d'appello riconosceva l'inadempimento ma negava il risarcimento per mancanza di prova sull'esatto ammontare del danno. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che, accertata l'esistenza del danno, il giudice non può rifiutarsi di decidere. Deve invece applicare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del codice civile, eventualmente supportato da una consulenza tecnica per stimare la perdita di fatturato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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