In una controversia su un contratto d'appalto, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della decisione del giudice di merito che ha operato una compensazione impropria tra il credito dell'appaltatore per il saldo del prezzo e il debito per i danni causati dai vizi dell'opera. La Corte ha stabilito che tale operazione, assimilabile a un mero accertamento contabile, può essere effettuata d'ufficio, anche in assenza di una specifica domanda di risarcimento (domanda riconvenzionale) da parte del committente, essendo sufficiente la sola eccezione di inadempimento.
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