La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i reati di ricettazione e commercio di prodotti contraffatti a carico di un imputato che aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello. La difesa lamentava l'incompetenza territoriale e la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che i fatti fossero già stati oggetto di archiviazione in un altro procedimento. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché le doglianze si limitavano a richiedere una rivalutazione del merito delle prove, come le fatture di consegna, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, non è stata fornita prova documentale dell'identità tra i beni oggetto dei due diversi procedimenti.
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