La Corte di Cassazione ha confermato che un contratto di mutuo condizionato non costituisce un valido titolo esecutivo se l'effettiva erogazione della somma non è documentata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso esaminato, una società di gestione crediti aveva agito contro un garante basandosi su un finanziamento che prevedeva un impegno all'erogazione futura. Poiché la prova del versamento del denaro era fornita solo da semplici contabili bancarie, prive dei requisiti formali richiesti dall'art. 474 c.p.c., la Corte ha dichiarato l'inefficacia del precetto. È stata inoltre confermata la condanna alle spese per la banca, nonostante la parziale vittoria su questioni marginali, in virtù della sua soccombenza sostanziale nel merito della controversia.
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