Una società ha impugnato una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate negava un credito IVA, qualificando il contribuente come società non operativa. Dopo vari gradi di giudizio, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la legittimità del recupero fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, a fronte dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria sulla natura di società non operativa, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa. Non avendo la società fornito tale prova, il credito IVA non spetta. La Cassazione ha inoltre escluso che l'ufficio abbia modificato la propria contestazione originaria, confermando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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