Un proprietario ha citato in giudizio i vicini per aver innalzato il loro terreno di 30 cm, sostenendo che questo creava una nuova servitù di veduta e introspezione sul suo fondo. I tribunali di primo e secondo grado hanno respinto la domanda, ritenendo l'innalzamento minimo e conforme alle normative locali, e non idoneo a causare danno. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. Ha stabilito che, in presenza di un muro di confine, non può configurarsi una servitù di veduta a vantaggio di un solo fondo, poiché il muro ha una funzione divisoria reciproca. Il ricorrente non ha provato che l'introspezione fosse impossibile prima dell'innalzamento del terreno. La sua richiesta è stata quindi respinta.
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