La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di tre imputati contro una sentenza emessa a seguito di 'concordato in appello' (ex art. 599-bis c.p.p.). La Corte ribadisce che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare in Cassazione aspetti come la quantificazione della pena, la qualificazione giuridica o l'omessa valutazione di cause di non punibilità, a meno che non si tratti di vizi nella formazione della volontà, nel consenso del PM o di una prescrizione maturata prima della sentenza. La decisione sottolinea la natura di rinuncia implicita ai motivi di gravame che caratterizza il concordato, rendendo il ricorso inammissibile e comportando la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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