La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per traffico di stupefacenti. Il Primo Ricorrente, trovato in possesso di oltre 460 grammi di cocaina e 46 grammi di hashish, lamentava il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto. Il Secondo Ricorrente, condannato per l'importazione di quasi un chilogrammo di cocaina, contestava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e chiedeva anch'egli l'attenuante della lieve entità. La Suprema Corte ha confermato che l'ingente quantitativo di droga esclude categoricamente la qualificazione del reato come di lieve entità. Inoltre, ha ribadito che il diritto di difesa è stato pienamente garantito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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