Un contribuente ha impugnato avvisi di accertamento Tarsu, contestandone la validità. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato gli atti, ritenendo invalida la sottoscrizione dell'atto impositivo da parte del Direttore Generale della società di riscossione, per mancanza di prova del potere di firma. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il difetto di delega non poteva essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, in quanto non specificamente eccepito dal contribuente in primo grado. Il motivo di nullità deve essere sollevato tempestivamente.
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