Un individuo, indagato per traffico di stupefacenti sulla base di chat criptate, ha impugnato un'ordinanza di custodia cautelare. La difesa sosteneva la nullità del provvedimento per motivazione insufficiente, poiché il giudice si era limitato a rinviare a un'annotazione di polizia non allegata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la motivazione per relationem è legittima se l'atto richiamato è identificato e accessibile alla difesa. Inoltre, ha ribadito che il ricorso diretto in Cassazione (per saltum) non consente di riesaminare la valutazione dei fatti, competenza del Tribunale del Riesame.
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