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Montante Previdenziale

7 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

La somma totale dei contributi versati e accumulati nel tempo, rivalutati in base ai rendimenti della gestione, che costituisce la base per il calcolo della pensione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Previdenza complementare: no al rimborso IRPEF per i vecchi fondi
Una ex dipendente pubblica ha richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle prestazioni di previdenza complementare erogate da un fondo integrativo soppresso nel 1999. La contribuente invocava l'applicazione del regime fiscale più favorevole introdotto nel 2008. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che per i vecchi iscritti a vecchi fondi si applicasse la tassazione previgente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che per le somme maturate prima della soppressione del fondo si applica il vecchio regime tributario. Di conseguenza, la domanda di rimborso della contribuente è stata definitivamente respinta e la stessa è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Tassazione previdenza complementare: stop rimborsi vecchi fondi
Una ex dipendente pubblica ha chiesto il rimborso delle ritenute Irpef applicate sulla sua pensione integrativa tra il 2009 e il 2012, pretendendo l'applicazione del regime fiscale più favorevole introdotto nel 2008. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso, sostenendo che per i vecchi iscritti a fondi soppressi prima del 2000 si applicano le vecchie regole di tassazione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno stabilito che la tassazione previdenza complementare per i capitali maturati interamente sotto il vecchio regime non può beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali. Questo perché i vecchi fondi godevano già di vantaggi unici, come la deducibilità illimitata dei contributi. Di conseguenza, la domanda di rimborso della contribuente è stata definitivamente respinta.
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Tassazione previdenza complementare: fisco vince, nessun rimborso
Quattro ex dipendenti pubblici hanno chiesto il rimborso dell'Irpef trattenuta sulle prestazioni pensionistiche integrative erogate tra il 2010 e il 2013. I contribuenti invocavano l'applicazione del regime fiscale più favorevole introdotto nel 2008. L'amministrazione finanziaria ha rifiutato il rimborso, sostenendo che per i vecchi iscritti a fondi soppressi nel 1999 si applicasse la disciplina fiscale previgente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente impositore, stabilendo che la tassazione previdenza complementare per le somme maturate entro il 31 dicembre 2006 deve seguire le vecchie regole tributarie. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato definitivamente la domanda di rimborso dei lavoratori, confermando la legittimità del diniego opposto dal fisco.
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Tassazione previdenza complementare: negato il rimborso fiscale
Una ex dipendente pubblica ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle prestazioni di un fondo pensionistico integrativo soppresso nel 1999. La contribuente invocava il regime fiscale più favorevole introdotto nel 2008. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo l'applicazione del vecchio regime transitorio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che per i vecchi iscritti a vecchi fondi si applica il regime fiscale vigente al momento della maturazione delle somme, antecedente al 2007. Questo perché tali fondi godevano originariamente di una deducibilità totale dei contributi, giustificando una diversa tassazione previdenza complementare. La richiesta di rimborso è stata quindi definitivamente respinta.
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Tassazione pensione integrativa: niente sconti per i vecchi iscritti
Un pensionato, ex dipendente pubblico, ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte versate sulla propria pensione complementare, ritenendo applicabile un regime fiscale più favorevole introdotto nel 2007. Di fronte al silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, il pensionato ha avviato un contenzioso. Sebbene i giudici d'appello avessero accolto la sua richiesta, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che per i vecchi iscritti ai fondi di previdenza integrativa, le somme maturate fino al 2006 restano soggette alle vecchie regole fiscali. Di conseguenza, la tassazione pensione integrativa più favorevole non può essere applicata retroattivamente a tali importi. La Cassazione ha quindi respinto definitivamente la richiesta di rimborso del contribuente.
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Tassazione agevolata pensione integrativa: no al rimborso
Una pensionata, ex dipendente pubblica, ha richiesto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate sulla sua pensione integrativa, invocando la tassazione agevolata pensione integrativa introdotta nel 2007. L'ente impositore ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, stabilendo che il nuovo regime fiscale di favore non si applica ai vecchi iscritti per i montanti accumulati prima del 1° gennaio 2007. Poiché il fondo integrativo in questione era stato soppresso nel 1999, tutte le somme erano maturate prima di tale data. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato definitivamente la domanda di rimborso della contribuente, che è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Contributo di solidarietà: paga di più ma la pensione non sale
Un avvocato pensionato ha fatto causa alla sua Cassa di previdenza per includere nel calcolo della sua pensione un'aliquota aggiuntiva del 3% versata a titolo di contributo soggettivo. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, stabilendo che quel versamento è un 'contributo di solidarietà previdenziale'. Questo tipo di contributo non serve ad aumentare la pensione del singolo, ma a garantire la stabilità economica dell'intero ente per tutti gli iscritti. La Corte ha affermato che gli enti previdenziali privatizzati hanno l'autonomia di introdurre tali misure solidaristiche, che prevalgono sul principio di diretta corrispondenza tra contributi versati e pensione ricevuta. Di conseguenza, l'avvocato ha perso la causa.
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