L'Imputato, fingendosi proprietario di un immobile in realtà gravato da pignoramento e di proprietà altrui, ha convinto l'Acquirente a versare caparra e acconti, rendendosi poi irreperibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Imputato, confermando la condanna per truffa aggravata. La Corte ha chiarito che il diniego della messa alla prova era legittimo in assenza del programma di trattamento dell'UEPE. Riguardo alla prescrizione, i giudici hanno ribadito che il momento consumativo della truffa coincide con l'ultimo versamento di denaro (20 luglio 2012) e non con le trattative precedenti. Di conseguenza, il reato non era prescritto al momento della sentenza d'appello. L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente.
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