In una controversia su un contratto d'appalto per la fornitura di scafi, una società committente ha inizialmente chiesto la riduzione del prezzo per vizi dell'opera. Successivamente, ha tentato di modificare la sua richiesta in risoluzione del contratto. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei gradi inferiori, ha stabilito che la modifica domanda giudiziale in questo senso è ammissibile. La Corte ha chiarito che non si tratta di una domanda nuova, ma di una modifica della domanda originaria basata sulla stessa causa (l'inadempimento del fornitore), consentendo così una maggiore flessibilità processuale.
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