Un proprietario ha chiesto il risarcimento danni da infiltrazioni causate, a suo dire, dalla costruzione di un piazzale rialzato da parte di un'impresa edile confinante. Il proprietario lamentava anche l'abusiva creazione di una servitù di affaccio. La Corte d'appello ha respinto la domanda poiché le perizie tecniche hanno dimostrato che gli allagamenti dipendevano dall'insufficienza della rete fognaria comunale e non dalle opere dell'impresa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del proprietario inammissibile. I giudici hanno rilevato che l'atto era eccessivamente confuso, lungo e privo di chiarezza espositiva, violando le regole del codice di procedura civile. Inoltre, il ricorrente pretendeva una nuova valutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità in presenza di decisioni conformi nei precedenti gradi di giudizio. Il proprietario perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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