L'Ente Previdenziale ha chiesto la restituzione di circa novemila euro erogati a un lavoratore come indennità di mobilità in deroga, ritenendola incompatibile con la precedente indennità di disoccupazione ASPI. Il lavoratore aveva percepito l'ASPI fino al 4 marzo 2014 e richiesto la mobilità in deroga per il periodo successivo, presentando la domanda tre giorni prima della scadenza della prima prestazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che non vi è stato alcun cumulo vietato, ma una legittima successione temporale delle prestazioni. Inoltre, la legge non vieta di presentare la domanda prima della scadenza del precedente sussidio, stabilendo solo un termine massimo di sessanta giorni dalla fine dello stesso. Il lavoratore conserva quindi legittimamente le somme ricevute.
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