Un soggetto, destinatario di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando vizi di motivazione nel decreto della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso è consentito solo per violazione di legge e non per contestare nel merito la valutazione dei fatti o la logicità della motivazione, a meno che questa non sia totalmente assente o meramente apparente.
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