Una società ha citato in giudizio un istituto di credito per ottenere la restituzione di somme indebitamente addebitate sul proprio conto corrente. Sebbene il rapporto fosse ancora in corso, il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accertato il saldo intermedio alla data del 30 aprile 2010, depurandolo delle voci illegittime. La banca ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale accertamento fosse inammissibile e costituisse una pronuncia eccedente le richieste (extrapetizione). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il correntista ha un interesse concreto e attuale a ottenere una sentenza che accerti il saldo intermedio, anche prima della chiusura del conto, al fine di veder ripristinata la propria disponibilità di credito e ottenere l'eliminazione di addebiti futuri illegittimi.
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