Un uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e divieto di uscire dopo le 20:00, è stato sorpreso fuori casa alle 21:53. Condannato in sede di merito, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e una pena eccessiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la pena base era già al minimo edittale e che il diniego delle attenuanti generiche era ampiamente giustificato dai numerosi precedenti penali del soggetto e dalla totale assenza di pentimento. La Cassazione ha ribadito che, per negare tali benefici, il giudice può valorizzare anche un solo elemento negativo della personalità del reo, senza dover confutare ogni singola tesi difensiva. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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