Un uomo è stato condannato per aver violato il foglio di via obbligatorio, entrando nel territorio di un comune vietato. I giudici di merito hanno applicato il minimo della sanzione, ridotta per le attenuanti generiche, negando però il beneficio della non menzione a causa di un precedente penale. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della sanzione e il diniego del beneficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in tema di determinazione della pena, se la sanzione è fissata al minimo o sotto la media edittale, non occorre una motivazione dettagliata da parte del giudice. Inoltre, la presenza di un precedente penale giustifica pienamente il diniego della non menzione della condanna.
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