L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una Società Contribuente per imposte dirette e IVA, contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La Società Contribuente ha impugnato l'atto, ma la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la pretesa del fisco, rilevando il mancato assolvimento dell'onere della prova contraria da parte della società. Quest'ultima ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando vizi di notifica dell'udienza, difetto di motivazione e omessa pronuncia su alcune eccezioni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la scelta di non partecipare all'udienza pubblica, regolarmente comunicata, costituisce una facoltà difensiva non esercitata. Inoltre, i giudici hanno confermato che la decisione sul merito comporta il rigetto implicito delle eccezioni preliminari e che la valutazione delle prove non è riesaminabile in sede di legittimità.
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