Un imputato, condannato al pagamento di una semplice ammenda di 150 euro, ha presentato appello contro la sentenza. Tuttavia, la legge vieta espressamente di appellare le condanne alla sola pena dell'ammenda. La Corte d'Appello ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, sottolineando che l'imputato aveva consapevolmente scelto un mezzo di impugnazione non consentito. Il principio sancito è la totale inammissibilità dell'appello quando la legge lo esclude, rendendo l'errore processuale insuperabile. L'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato a pagare le spese processuali e un'ulteriore somma.
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