Due imputati, dopo essersi visti negare la richiesta di messa alla prova, hanno optato per il rito abbreviato e sono stati condannati. La Corte d'Appello ha ritenuto che la scelta dell'abbreviato precludesse la possibilità di contestare il diniego della messa alla prova. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17582/2024, ha annullato tale decisione, stabilendo che la scelta del giudizio abbreviato non impedisce all'imputato di contestare in appello l'illegittimo rigetto della richiesta di messa alla prova, dato che i due istituti hanno finalità diverse.
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