Un imprenditore è stato imputato per l'abbattimento abusivo di alberi in un'area boscata protetta. Il Giudice di primo grado ha concesso la messa alla prova imponendo unicamente lo svolgimento di ore di volontariato e il versamento di un contributo economico, dichiarando poi estinto il reato. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso in Cassazione per la mancata prescrizione del ripristino ambientale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la messa alla prova richiede sempre e obbligatoriamente l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, come la ripiantumazione o la rinaturalizzazione del bosco. Il lavoro di pubblica utilità ha natura cumulativa e non può sostituire la riparazione del danno. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato sia l'ordinanza di ammissione sia la sentenza di estinzione, rinviando gli atti al tribunale.
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